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NEWS | DETTAGLIO
giovedì, 10 marzo 2011
Circolare 16/2011 - Entro il 31 marzo 2011 obbligo di invio telematico per fruire della detrazione del 55%.

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d’imposta del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2010 entro il prossimo 31 marzo 2011, qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2010.
 
La comunicazione NON deve essere inviata quando:
- i lavori sono iniziati e conclusi nel periodo d’imposta 2010;
- nel periodo d’imposta 2010 non sono state sostenute spese; 
- i lavori siano iniziati anteriormente al 2010 e si siano conclusi nel corso del 2010.
 
Le regole di presentazione
La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2011 (proroga recata dalla 
L. n.220/10, Legge di stabilità 2011) per:
- interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- interventi sull’involucro di edifici esistenti;
- interventi di installazione di pannelli solari;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili:
- il modello da inviare in via telematica;
- le istruzioni per la compilazione.
Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate è quello di comunicare l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta per consentire il monitoraggio dell’onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione di imposta.
Con riferimento alla scadenza del 31 marzo 2011, la comunicazione va inviata relativamente alle spese sostenute nel 2010 per lavori che proseguono oltre il 31 dicembre 2010. 
 
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro il 90° giorno successivo al termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.
 
 
Modalità di trasmissione
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2011 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Per le spese che saranno sostenute nel 2011 relativamente a lavori che proseguiranno anche nel 2012 dovrà essere presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo 2012.
 
Si evidenzia che l’adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l’ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito efficienzaenergetica.acs.enea.it, dei dati relativi agli interventi realizzati. Si tratta, infatti, di adempimenti che hanno due diverse finalità.
 
 
Inadempimento
L’Agenzia delle Entrate nella C.M. n.21/E/10 esamina le conseguenze nel caso di mancata presentazione della comunicazione. In particolare, atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del termine stabilito e l’omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da €258 ad €2.065) prevista per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

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