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Amministrazione News

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Titolo CIRCOLARE N. 18/2010
Data 17/06/2010
Autore Sodiet Europa S.r.l.
Testo A tutti i gentili Sigg. Clienti   
 
A tutti i gentili Sigg. Collaboratori
URGENTE

CIRCOLARE N. 18/2010
 
 
 
Milano, 17 giugno 2010
 
Oggetto: operazioni con Paesi “black list”
 
Con il Decreto del 30 marzo 2010, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha previsto l’obbligo, per tutti i soggetti identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, di comunicare le operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cc.dd. Paesi “black list”).
 
Decorrenza
Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.
 
Modalità di trasmissione
Il modello di comunicazione, che va inviato esclusivamente in via telematica, deve essere presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
 
Periodicità di presentazione
Il modello di comunicazione, formato dal frontespizio e dal quadro A, è presentato con riferimento ai quattro trimestri che compongono l’anno solare per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie:
·     cessioni di beni;
·     acquisti di beni;
·     prestazioni di servizi;
·     acquisti di servizi.
In tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi mensili.
Qualora i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale superino la soglia dei € 50.000 nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, essi procedono all’invio della comunicazione con periodicità mensile con riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia è superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, per il mese coincidente con il cambio della periodicità, e per i periodi mensili già trascorsi, con le modalità descritte al successivo paragrafo “Variazione periodicità”. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile qualora detta opzione venga esercitata con riferimento all’intero anno solare.
 
 
Contenuto del modello
Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi:
a)    codice fiscale e partita Iva del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
b)    numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
c)     in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
d)    in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente domiciliata;
e)    periodo di riferimento della comunicazione;
f)      per ciascuna controparte, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
g)    per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta;
h)    per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.
 
Sanzioni amministrative
L’omissione della comunicazione o la presentazione di dati infedeli o incompleti farà scattare sanzioni variabili da € 516,00 ad € 4.131,00.
 
 
Si invitano i Sigg.ri Clienti che fossero soggetti a tale adempimento a inviare i dati richiesti per la compilazione, indicati al precedente paragrafo “Contenuto del modello”, entro e non oltre il 3 agosto 2010, onde permettere la redazione e l’invio del modello.
Si evidenzia inoltre che il provvedimento del 28 maggio 2010 dell’Agenzia delle Entrate n. 85352, al punto 3.5, dispone che “i soggetti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l’anno solare”. Si ritiene pertanto che chi è soggetto all’adempimento con periodicità trimestrale dovrà comunicare i dati del terzo trimestre entro il mese di ottobre 2010.
 
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
 
                                                                                   Sodiet Europa S.r.l.


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