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Titolo CIRCOLARE N. 10/2010
Data 01/04/2010
Autore Sodiet Europa S.r.l.
Testo

A tutti i gentili Sigg. Clienti   
 
A tutti i gentili Sigg. Collaboratori


URGENTE

CIRCOLARE N. 10/2010
 

Milano, 01 aprile 2010
 

Oggetto: obblighi di informazioni legali negli atti e nella corrispondenza

 
Con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della c.d. “Legge Comunitaria 2008” (L. n.88/09) vengono recepite nell’ordinamento nazionale le novità introdotte dalla direttiva 2003/58/Ce in materia di requisiti di pubblicità degli atti delle società. Nello specifico, vengono modificati gli artt.2250 e 2630 del codice civile, che prescrivono, rispettivamente, gli obblighi informativi e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli stessi. I nuovi obblighi sono in vigore dal 29 luglio 2009 (si veda la nostra circolare n. 29 del 28 settembre 2009).
 
Nozione di atti e corrispondenza
L’introduzione, ad opera della Comunitaria 2008, di una sanzione amministrativa per la mancata indicazione delle informazioni obbligatorie negli atti e nella corrispondenza rende importante circoscrivere con maggior precisione la definizione degli stessi.
Le indicazioni obbligatorie statuite dall’art.2250 c.c. riguardano tutte le comunicazioni che le società recapitano a terzi, siano esse telematiche o su supporto cartaceo. Ne consegue che, dove questo contatto con soggetti terzi non esista, si è fuori dall’ambito di applicazione della disciplina.
Si considerano incluse nella categoria di “corrispondenza” anche tutte quelle comunicazioni che non si avvalgono del “classico” supporto cartaceo, comprendendo in essa i messaggi di posta elettronica (e-mail).
 
Le novità della Comunitaria 2008
1.       informazioni obbligatorie anche sul sito web della società;
2.       erogazioni di sanzioni amministrative in caso di omesso adempimento degli obblighi;
3.       accesso al Registro Imprese multilingue.
1) Informazioni obbligatorie
Le informazioni che ancora oggi le società devono obbligatoriamente indicare nei propri atti e nella propria corrispondenza sono state definite dalla direttiva 68/151/Cee, recepita all’art.2250 c.c..
La Comunitaria 2008, infatti, ha solamente esteso il novero delle modalità di trasmissione delle informazioni per le quali scattano gli obblighi. A partire dal 29 luglio 2009, infatti, diventa obbligatoria l’indicazione delle informazioni sotto elencate, oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche nel sito Web delle società. Tali prescrizioni riguardano tutte quelle società che già possiedono un proprio sito Web, ma non impongono che chi ne è sprovvisto debba dotarsene.
Ricapitoliamo, in sintesi, le informazioni da indicare obbligatoriamente, secondo quanto stabilito dall’art.2250 c.c.:
 
Tutte le società
-          Sede della società
-          Ufficio del registro delle Imprese presso il quale è stata effettuata l’iscrizione
-          Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
Stato di liquidazione della società, in caso di scioglimento
Società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta
Spa, Srl, Sapa
Capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio
Spa e Srl
Per le società unipersonali, esistenza di un unico socio
 
2) Le sanzioni
Per quanto riguarda la definizione delle sanzioni in caso di omessa esecuzione delle dichiarazioni, si prescrive una sanzione amministrativa da €206 a €2065 in caso di mancata comunicazione negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica delle informazioni richieste. La sanzione è da applicare, di regola, per ciascun componente dell’organo di amministrazione.
 
3) Registro imprese multilingue
La Comunitaria 2008 introduce la facoltà per le società di capitali (Srl, Spa e Sapa) di pubblicare gli atti per i quali è prevista l’iscrizione o il deposito in un’apposita sezione del Registro delle imprese anche in un’altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non sono opponibili a terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
 
 
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti
 
                                                                                   Sodiet Europa S.r.l.


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