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A tutti i gentili Sigg. Clienti A tutti i gentili Sigg. Collaboratori URGENTECIRCOLARE N. 11/2010 Milano, 01 aprile 2010
Oggetto: Nuova procedura “ComUnica” - PEC (Posta Elettronica Certificata)
1. ComUnica dal 1° aprile 2010 entra a regime, per le imprese, la nuova procedura di presentazione delle pratiche di inizio, variazione e cessazione attività, prevista dall’art.9 del D.L. n.7/07. La nuova procedura è esclusivamente telematica (o, eventualmente, informatica) e richiede, fra le altre, il massiccio ed ineludibile utilizzo di soluzioni tecnologiche quali la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC). Dal punto di vista dell’utenza privata, la nuova procedura Comunica rappresenta, di fatto, una “postino elettronico” che convoglia in un unico punto (al Registro imprese) le informazioni contenute nei tradizionali modelli (anche elettronici) attualmente utilizzati per redigere le pratiche dell’Agenzia delle Entrate, del Registro imprese nonché dell’Inps e dell’Inail. In ComUnica è stata altresì integrata la gestione delle pratiche Inps per le imprese con dipendenti e delle pratiche Inail. Una volta che la Comunicazione unica sarà veicolata telematicamente al Registro Imprese, sarà compito di quest’ultimo “smistare” alle Amministrazioni coinvolte le pratiche allegate alla Comunicazione, secondo la tempistica prevista dal DPCM del 6/05/09. Si osservi, peraltro, che, ai sensi dell’art.15, co.3: “per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le comunicazioni non espressamente indirizzate all’INPS, sono trasmesse all’istituto”. I contribuenti interessati
Soggetti | Uso della procedura ComUnica | Fino al 31/03/10 | Dal 01/04/10 | Imprese individuali | Facoltativo | Obbligatorio | Imprese collettive (società di capitali o di persone) | Facoltativo | Obbligatorio | Lavoratori autonomi | Non previsto | Non previsto | Datori di lavoro che non rivestono la qualità d’impresa (es. datori di lavoro pubblici) | Non previsto | Non previsto | Le pratiche coinvolte Come previsto dalla norma istitutiva, la procedura della Comunicazione unica:
- “vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con apposito DPCM”;
- vale, altresì, “per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva”;
- “si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa”.
L’elencazione precisa degli Enti coinvolti è contenuta nell’art.4 del DPCM . Essi sono: · gli uffici del Registro Imprese delle CCIAA; · l’Agenzia delle Entrate; · l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps); · l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail); · le Commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane (AIA); · il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le pratiche interessate sono, invece, individuate dall’art.5 del richiamato DPCM. Gli adempimenti interessati da ComUnica
Amministrazione interessata
| Pratica
| Note
| Agenzia Entrate
| a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva, ai sensi dell'art.35 del DPR n.633/72
| Trattasi dei modelli AA9/10 e AA7/10.
| C.C.I.A.A.
| b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel REA
| N.B. Rimane espressamente escluso l'adempimento del deposito del bilancio.
| INAIL
| c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini Inail
| Applicazione operativa per la domanda di iscrizione. Per la gestione delle pratiche di variazione e cessazione si attendono ancora istruzioni ufficiali
| INPS
| d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'Inps relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art.44, co.8, del D.L. n.269/03
| Applicazione operativa per le imprese del settore “terziario” (titolare, collaboratori o soci soggetti all’iscrizione nella gestione“commercianti”). Da verificare caso per caso l’attuazione per le pratiche artigiane (vedi AIA
| e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps;
| Trattasi delle imprese che operano con il c.d. “sistema DM”
| f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini Inps in relazione a: 1) attività esercitata; 2) cessazione attività; 3) modifica denominazione impresa individuale; 4) modifica ragione sociale; 5) riattivazione attività; 6) sospensione attività; 7) modifica della sede legale; 8) modifica della sede operativa;
| Operativi (Messaggio 28736 del 10/12/09)
| g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps
| Applicazione operativa per la domanda di iscrizione. Per la gestione delle pratiche di variazione e cessazione si attendono ancora istruzioni ufficiali
| AIA (c/o CCIAA)
| h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione d’impresa artigiana nell'Albo delle imprese artigiane
| Operatività da verificare presso i singoli Albi.
| 2. PEC – Posta Elettronica Certificata Si è già avuto modo di precisare che uno degli elementi fondamentali della nuova procedura ComUnica è costituita dalla PEC. Si ricorderanno le recenti misure di adozione obbligatoria della Posta Elettronica Certificata in capo a taluni soggetti, quali:
- l’adozione immediata di un indirizzo PEC in capo alle società costituite successivamente al 28/11/08 (senza l’indirizzo PEC della società neocostituita, i Notai che presentano il modello S1 non riescono, infatti, ad ottenere l’iscrizione della società);
- l’adozione di un indirizzo PEC entro il 29/11/11 (tre anni dall’entrata in vigore del D.L. n.185/08) per tutte le altre società (quelle già costituite al 28/11/08), che dovranno altresì iscriverlo (in esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria) nel Registro imprese (nel quale andranno iscritte, sempre in esenzione da bollo e diritti, le eventuali variazioni);
- l’adozione di una casella PEC entro lo scorso 29/11/09 (un anno dall’entrata in vigore del D.L. n.185) da parte di professionisti iscritti in Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato (quindi commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, ecc), da comunicare poi al proprio Ordine di appartenenza;
- la possibilità che fra i soggetti sopra citati le comunicazioni possano avvenire tramite PEC “senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo”. Non vi sono fra i soggetti citati, si può notare, le imprese individuali le quali, tuttavia, dovranno comunque acquisire un indirizzo PEC qualora, dal 01/04/10 intendano presentare autonomamente (senza cioè l’intervento di un professionista o altro intermediario incaricato) una Comunicazione unica.
Considerando che a partire dal 1° aprile 2010 è obbligatorio utilizzare la ComUnica e, di conseguenza la PEC, si invitano i gentili clienti a non aspettare il termine ultimo, ovvero il 29/11/11, ma di provvedere alla richiesta dell’indirizzo PEC e di comunicarlo al ns. Studio, in modo da poter iscriverlo nel Registro delle Imprese di competenza. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o adempimento. Cordiali saluti Sodiet Europa S.r.l. N.B: Per esempio, se Vi occorre comunicare una variazione al Registro Imprese, occorre che abbiate l’indirizzo PEC, diversamente dovreste richiederla immediatamente.
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