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Amministrazione News

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Titolo CIRCOLARE N. 11/2010
Data 01/04/2010
Autore Sodiet Europa S.r.l.
Testo

A tutti i gentili Sigg. Clienti   
 
A tutti i gentili Sigg. Collaboratori  

        
                                                                                                                URGENTE

CIRCOLARE N. 11/2010

 
Milano, 01 aprile 2010
 

Oggetto: Nuova procedura “ComUnica” -  PEC (Posta Elettronica Certificata)

1. ComUnica
dal 1° aprile 2010 entra a regime, per le imprese, la nuova procedura di presentazione delle pratiche di inizio, variazione e cessazione attività, prevista dall’art.9 del D.L. n.7/07. La nuova procedura è esclusivamente telematica (o, eventualmente, informatica) e richiede, fra le altre, il massiccio ed ineludibile utilizzo di soluzioni tecnologiche quali la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC).
Dal punto di vista dell’utenza privata, la nuova procedura Comunica rappresenta, di fatto, una “postino elettronico” che convoglia in un unico punto (al Registro imprese) le informazioni contenute nei tradizionali modelli (anche elettronici) attualmente utilizzati per redigere le pratiche dell’Agenzia delle Entrate, del Registro imprese nonché dell’Inps e dell’Inail. In ComUnica è stata altresì integrata la gestione delle pratiche Inps per le imprese con dipendenti e delle pratiche Inail. Una volta che la Comunicazione unica sarà veicolata telematicamente al Registro Imprese, sarà compito di quest’ultimo “smistare” alle Amministrazioni coinvolte le pratiche allegate alla Comunicazione, secondo la tempistica prevista dal DPCM del 6/05/09. Si osservi, peraltro, che, ai sensi dell’art.15, co.3: “per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le comunicazioni non espressamente indirizzate all’INPS, sono trasmesse all’istituto”.
I contribuenti interessati
 

Soggetti

Uso della procedura ComUnica

Fino al 31/03/10

Dal 01/04/10

Imprese individuali

Facoltativo

Obbligatorio

Imprese collettive (società di capitali o di persone)

Facoltativo

Obbligatorio

Lavoratori autonomi

Non previsto

Non previsto

Datori di lavoro che non rivestono la qualità d’impresa (es. datori di lavoro pubblici)

Non previsto

Non previsto

 
Le pratiche coinvolte
Come previsto dalla norma istitutiva, la procedura della Comunicazione unica:
  • “vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con apposito DPCM”;
  • vale, altresì, “per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva”;
  • “si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa”.
L’elencazione precisa degli Enti coinvolti è contenuta nell’art.4 del DPCM . Essi sono:
·    gli uffici del Registro Imprese delle CCIAA;
·    l’Agenzia delle Entrate;
·    l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps);
·    l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);
·    le Commissioni provinciali per l'artigianato,  ovvero gli  uffici preposti alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane (AIA);
·    il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Le pratiche interessate sono, invece, individuate dall’art.5 del richiamato DPCM.
Gli adempimenti interessati da ComUnica
 

Amministrazione interessata

Pratica
Note
Agenzia Entrate
a) dichiarazione di inizio attività, varia­zione dati o cessazione attività ai fini Iva, ai sensi dell'art.35 del DPR n.633/72
Trattasi dei modelli AA9/10 e AA7/10.
C.C.I.A.A.
b)   domanda   d'iscrizione   di   nuove imprese,    modifica,    cessazione    nel registro imprese e nel REA
N.B.    Rimane    espressamente escluso      l'adempimento      del deposito del bilancio.
INAIL
c)   domanda   d'iscrizione,   variazione, cessazione dell'impresa ai fini Inail
Applicazione    operativa    per    la domanda   di   iscrizione.   Per   la gestione delle pratiche di variazione e cessazione si attendono ancora istruzioni ufficiali
INPS
d)   domanda   d'iscrizione,   variazione, cessazione   al   registro   imprese   con effetto   per   l'Inps   relativamente   alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art.44, co.8, del D.L. n.269/03
Applicazione    operativa    per    le imprese   del    settore    “terziario” (titolare,   collaboratori     o    soci soggetti all’iscrizione nella gestione“commercianti”). Da verificare caso per caso l’attuazione per le pratiche artigiane (vedi AIA
e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps;
Trattasi delle imprese che operano con il c.d. “sistema DM”
f)  variazione  dei  dati  d'impresa  con dipendenti ai fini Inps in relazione a:
1)   attività esercitata;
2)   cessazione attività;
3)   modifica denominazione impresa
individuale;
4)   modifica ragione sociale;
5)   riattivazione attività;
6)   sospensione attività;
7)   modifica della sede legale;
8)         modifica della sede operativa;
Operativi (Messaggio 28736 del 10/12/09)
g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps
Applicazione operativa per la domanda di iscrizione. Per la gestione delle pratiche di varia­zione e cessazione si attendono ancora istruzioni ufficiali
AIA (c/o CCIAA)
 
h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione d’impresa artigiana nell'Albo delle imprese artigiane
Operatività da verificare presso i singoli Albi.
 
2. PEC – Posta Elettronica Certificata
Si è già avuto modo di precisare che uno degli elementi fondamentali della nuova procedura ComUnica è costituita dalla PEC. Si ricorderanno le recenti misure di adozione obbligatoria della Posta Elettronica Certificata in capo a taluni soggetti, quali:
  1. l’adozione   immediata   di   un   indirizzo   PEC   in   capo   alle   società   costituite successivamente al 28/11/08 (senza l’indirizzo PEC della società neocostituita, i Notai che presentano il modello S1 non riescono, infatti, ad ottenere l’iscrizione della società);
  2. l’adozione di un indirizzo PEC entro il 29/11/11 (tre anni dall’entrata in vigore del D.L. n.185/08) per tutte le altre società (quelle già costituite al 28/11/08), che dovranno altresì iscriverlo (in esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria) nel Registro imprese (nel quale andranno iscritte, sempre in esenzione da bollo e diritti, le eventuali variazioni);
  3. l’adozione di una casella PEC entro lo scorso 29/11/09 (un anno dall’entrata in vigore del D.L. n.185) da parte di professionisti iscritti in Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato (quindi commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, ecc), da comunicare poi al proprio Ordine di appartenenza;
  4. la possibilità che fra i soggetti sopra citati le comunicazioni possano avvenire tramite PEC “senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo”.  Non vi sono fra i soggetti citati, si può notare, le imprese individuali le quali, tuttavia, dovranno  comunque acquisire un indirizzo PEC qualora, dal 01/04/10 intendano presentare autonomamente (senza cioè l’intervento di un professionista o altro intermediario incaricato) una Comunicazione unica.
 
Considerando che a partire dal 1° aprile 2010 è obbligatorio utilizzare la ComUnica e, di conseguenza la PEC, si invitano i gentili clienti a non aspettare il termine ultimo, ovvero il 29/11/11, ma di provvedere alla richiesta dell’indirizzo PEC e di comunicarlo al ns. Studio, in modo da poter iscriverlo nel Registro delle Imprese di competenza.
 
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o adempimento. 
Cordiali saluti
                                                                                   Sodiet Europa S.r.l.
 
 
N.B: Per esempio, se Vi occorre comunicare una variazione al Registro Imprese, occorre che abbiate l’indirizzo PEC, diversamente dovreste richiederla immediatamente.
 

 



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